Art. 4.

      1. Con cadenza trimestrale, sono organizzati dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri incontri tra i rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e di associazioni, enti ed altri organismi privati di nota competenza che svolgono attività a favore degli immigrati, iscritti negli appositi registri presso lo stesso Dipartimento, in ordine alle politiche di contrasto alla prostituzione.